Più volte è capitato di vedere arrivare in studio un cliente il quale, tenendo tra le mani un atto, afferma “l’atto a cui si fa riferimento io non l’ho mai ricevuto!”.
Spesso il postino, di fretta, non trova il destinatario di una raccomandata: si accontenta di consegnare la busta a chiunque si dichiari legittimato a riceverla, rendendosi disponibile a firmare il registro, anche senza particolari legami con il destinatario se non il semplice fatto di essere vicini di casa.
Che fare in questi casi? Si può contestare la notifica sbagliata?
Quando una notifica viene fatta in modo errato si ritiene o nulla o inesistente. I vizi che implicano l’inesistenza della notifica sono più gravi rispetto a quelli che comportano la nullità, ragion per cui, la notifica nulla può sempre essere sanata, cosa che invece non può avvenire quando si rientra nell’inesistenza. La conseguenza pratica è abbastanza semplice: nel primo caso, se si riesce a dimostrare che, nonostante l’errore del postino, il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto, il vizio non può più essere contestato, poiché il diritto alla difesa non è stato in alcun modo pregiudicato. Ciò invece non è possibile nel secondo caso: l’inesistenza non è sanabile e, quindi, comporta l’automatica invalidità dell’atto notificato.
Dunque, pur in presenza di una notifica nulla, il venirne lo stesso a conoscenza ne ha determinato la sanatoria: la notifica infatti, benché viziata, ha «raggiunto il suo scopo» e ti ha messo nelle condizioni di prendere conoscenza del suo contenuto. L’esatto opposto avviene quando la notifica è colpita da un vizio particolarmente grave: si tratta di quei presupposti minimi in assenza dei quali la notifica non può dirsi esistente, come ad esempio il caso in cui viene consegnata una busta completamente vuota (mancanza materiale dell’atto). La notifica inesistente può quindi essere sempre oggetto di contestazione perché non può mai essere sanata, a differenza di quella nulla. In tema di notifica di atti giudiziari, quando il destinatario risulta trasferito, l’incaricato della notifica deve effettuare ulteriori ricerche prima di procedere al deposito dell’atto nella casa comunale o – se si tratta di postino – presso l’ufficio postale. Bisognerà quindi fare indagini nel luogo di residenza; lì il notificante dovrà domandare ai vicini di casa se a questi è nota la dimora effettiva del destinatario e, in ultimo, il luogo di lavoro. Solo se, dalle informazioni assunte, l’ufficiale giudiziario non dovesse essere in grado di rintracciare il destinatario, potrà procedere al deposito in Comune. Ma l’inosservanza fa scattare l’inesistenza unicamente se la notifica risulta eseguita in un luogo privo di collegamento con l’interessato. Altrimenti si configura la mera nullità.