Uno dei motivi della conflittualità tra i coniugi nei giudizi di separazione é l’assegnazione della casa coniugale al coniuge presso il quale trovano stabile collocazione i figli ancorché il regime dell’affidamento sia quello condiviso.  Nella “coscienza collettiva” l’assegnazione della casa coniugale sembra essere una necessaria conseguenza dell’essere donna ovvero che la casa coniugale sia sempre assegnata alla madre in quanto tale; in realtà i presupposti dell’assegnazione della casa coniugale sono molteplici. In primis la presenza di figli minori e/o non economicamente autosufficienti: l’art.155-quater del codice civile prevede infatti come il godimento della casa familiare debba essere attribuito in ragione del preminente interesse dei figli. In sede di separazione coniugale il preminente interesse è quello di salvaguardare la salute psicofisica dei minori ed è chiaro come il concetto di stabilità per il bambino dipenda anche dal contesto in cui vive ( la sua cameretta, i suoi giochi).

Proprio in merito a questo argomento, si è rivolto a noi un padre che, nonostante fosse esclusivo proprietario dell’immobile famigliare, ha dovuto lasciare la propria casa alla moglie e ai figli. E questo perchè? Perchè la legge riconosce il godimento dell’immobile al coniuge affidatario dei figli.

E cosa succede se il coniuge assegnatario se ne va dalla casa coniugale coi figli e da in locazione la stessa a terzi?

È proprio quello che è successo al nostro cliente che, dopo aver dovuto la casa in cui ha condiviso la gioia di vedere crescere i propri bambini, ha dovuto impegnarsi (anche economicamente) alla ricerca di un nuovo immobile. In questo caso bisogna menzionare l’art 155- quater del codice civile secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere soggetto a revoca nel caso in cui:

  • il coniuge assegnatario abbia cambiato residenza o domicilio;
  • il coniuge assegnatario abbia dato vita ad una nuova convivenza more uxorio;
  • il coniuge assegnatario  abbia contratto nuovo matrimonio.

Nel caso di specie il nostro cliente si era reso conto casualmente del fatto che la casa coniugale, lasciata alla moglie secondo quanto disposto dal Tribunale, era stata da questa data in locazione a terzi. Cosa fare in questo caso?

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione del 2010  (Cass. 12976/2010) si affermava che “chiunque risulti essere detentore di un bene, salvo che il corrispondente stato di fatto non sia sorto abusivamente, può concederlo in godimento a terzi.”

Nel caso in esame la moglie del nostro assistito ben poteva dare in locazione il bene, sottoponendosi ovviamente alle reazioni del marito, proprietario dell’immobile, che rivolgendosi alla competente autorità giudiziaria, potrà ottenere la revoca dell’assegnazione!

Cosa succede ai conduttori dell’immobile coniugale? Venuta meno l’assegnazione della casa coniugale anche i conduttori devono cedere di fronte al diritto del proprietario e rilasciare l’immobile, pagando, inoltre, un indennizzo per il godimento privo di titolo.

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