L’attuale grave crisi economica mette spesso le imprese nella condizione di non poter garantire ai propri lavoratori dipendenti il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni. Prima che il lavoratore riesca a completare la procedura di recupero del credito, il datore di lavoro potrebbe però essere fallito o soggetto a un’altra procedura concorsuale, cioè a concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. Il lavoratore può, in questo caso, rischiare di perdere tutto o in parte quanto avrebbe dovuto essergli riconosciuto dall’impresa. Esiste però uno strumento di tutela che consente al lavoratore di recuperare almeno il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni degli ultimi tre mesi, richiedendo l’intervento del Fondo di garanzia dell’I.N.P.S..

Che cosa è il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S.

Il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. è uno strumento di tutela che ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una garanzia minima in caso di mancata liquidazione del trattamento di fine rapporto e dei crediti diversi dal T.F.R. derivati dal rapporto di lavoro da parte dell’impresa che si trovi in stato di insolvenza, perché non più in grado di onorare regolarmente gli obblighi di pagamento assunti a scadenze determinate.

L’impresa è fallita: cosa è possibile richiedere al Fondo di garanzia

Se un’impresa è soggetta a una procedura concorsuale, vale a dire a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, il Fondo di garanzia dell’I.N.P.S. si può sostituire al datore di lavoro che non ha adempiuto a propri doveri nei confronti del lavoratore per il pagamento:

  • del trattamento di fine rapporto o T.F.R., cioè quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dei crediti di lavoro diversi dal T.F.R., cioè le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (sono compresi gli importi dovuti a titolo di tredicesima e per prestazioni di malattia e maternità, mentre sono escluse le indennità per ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’I.N.P.S. che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare);

Soggetti che possono beneficiare del Fondo di garanzia

L’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, dagli apprendisti, dai dirigenti di aziende industriali e dai soci delle cooperative di lavoro.

In caso di decesso del lavoratore, l’intervento del Fondo di garanzia può altresì essere richiesto dai suoi “aventi diritto”, cioè, dal coniuge, dai figli e anche dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo se vivevano a carico del lavoratore.

Fondo di garanzia e recupero del T.F.R.

Il lavoratore può innanzitutto recuperare attraverso il Fondo di garanzia la somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto o T.F.R. dall’impresa soggetta a una delle menzionate procedure concorsuali.

L’accesso al Fondo di garanzia è però sempre subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e impresa, che può, ad esempio, essere avvenuta per dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.

L’accesso al Fondo di garanzia deve inoltre essere accompagnato dall’esistenza del credito dovuto dall’impresa al lavoratore per il T.F.R. non corrisposto al dipendente.

Il credito da riconoscere a titolo di T.F.R. deve cioè essere stato preventivamente accertato: ciò avviene attraverso l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che il lavoratore può ottenere mediante il deposito presso la Cancelleria del Tribunale della domanda di ammissione al passivo attraverso cui potrà concorrere alla distribuzione dell’attivo del fallimento.

L’ammissione del credito nello stato passivo definisce infatti l’importo che il Fondo di garanzia corrisponderà al lavoratore.

Fondo di garanzia e recupero delle ultime tre mensilità

Nel caso dell’apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’impresa, il lavoratore può richiedere al Fondo di garanzia non solo la liquidazione del T.F.R., ma anche il pagamento delle ultime tre mensilità dovute a titolo di retribuzione non pagate dal datore di lavoro.

Se il lavoratore ha concluso il proprio rapporto di lavoro prima dell’apertura di una procedura concorsuale, il Fondo di garanzia liquida solo le mensilità degli ultimi tre mesi a condizione che rientrino nei 12 mesi che precedono la data della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale stessa.

E in questo caso il termine di dodici mesi deve essere calcolato a partire dalla:

  • data di deposito in Tribunale del primo ricorso che ha dato origine alla dichiarazione di fallimento;
  • data del ricorso al Tribunale per la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro o la data del decreto di liquidazione emesso dall’autorità che ha la vigilanza sull’impresa, in caso di liquidazione coatta amministrativa;
  • data del deposito del ricorso per l’apertura della procedura, nel caso di concordato preventivo;
  • data del deposito in Tribunale del ricorso per la dichiarazione di insolvenza o, la data della presentazione al Ministero delle Attività Produttive della domanda per l’ammissione alla procedura per  le imprese di notevoli dimensioni, in caso di amministrazione straordinaria.

Se il lavoratore ha agito in giudizio presso il Giudice del lavoro per il recupero delle somme dovute a titolo di retribuzione prima dell’apertura di una procedura concorsuale, il termine di 12 mesi va invece rapportato alla data di deposito del ricorso in Tribunale.

Se invece i lavoratori hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa anche dopo l’apertura di una procedura concorsuale, il Fondo di garanzia liquida le mensilità degli ultimi tre mesi solo se rientrino nei 12 mesi che precedono:

  • la data del provvedimento di messa in liquidazione per la procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  • la data cessazione dell’esercizio provvisorio per la procedura di concordato preventivo;
  • la data di revoca dell’autorizzazione alla continuazione all’esercizio di impresa per l’amministrazione straordinaria;

Per il recupero delle ultime tre mensilità è inoltre necessario che sia concluso il rapporto di lavoro tra impresa e lavoratore e che la somma dovuta dal datore di lavoro a titolo di retribuzione sia stata preventivamente accertata attraverso l’ammissione nello stato passivo, in termini del tutto analoghi rispetto a quanto avviene per il T.F.R..

La domanda di intervento del Fondo di garanzia

La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il recupero del T.F.R. e delle ultime tre mensilità della retribuzione va presentata alla sede dell’I.N.P.S. nella cui competenza territoriale il lavoratore ha la propria residenza.

Se invece il lavoratore ha la residente all’estero, la sede dell’I.N.P.S. competente è quella dell’ultima residenza in Italia dell’assicurato oppure quella in cui quest’ultimo ha eletto il proprio domicilio.

La domanda di intervento del Fondo di garanzia può essere presentata utilizzando un apposito modello predisposto dall’I.N.P.S. (Mod. TFR/CL – COD SR50) oppure in carta semplice, a condizione che il lavoratore riporti tutte le informazioni contenute nel menzionato modello.

A partire dall’1 aprile 2012, la domanda di intervento del Fondo di garanzia va presentata però telematicamente.

  • La domanda può innanzitutto essere presentata via web attraverso l’accesso a una nuova sezione del sito internet dell’I.N.P.S. (www.inps.it) dedicata alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia presente nella sezione “SERVIZI ONLINE”. Per poter accedere al servizio, il lavoratore deve autenticarsi attraverso la Carta Nazionale dei Servizi o C.N.S., fornendo il codice PIN comunicato dall’I.N.P.S. oppure può autenticarsi anche mediante smart card o chiavetta USB contenente un certificato digitale di autenticazione personale rilasciato da un ente certificatoreIl lavoratore deve inserire tutti gli elementi relativi al rapporto di lavoro, le prestazioni richieste, le dichiarazioni e i dati necessari per consentire l’istruttoria della pratica.
  • Il lavoratore può altresì presentare la domanda di intervento del Fondo di garanzia, telefonando al numero verde 803.164. In questo modo viene contattato il “Contact Center Multicanale Inps-Inail” che provvede all’acquisizione della domanda, previa identificazione del dichiarante che avviene attraverso il P.I.N. e il codice fiscale.
  • La domanda di intervento del Fondo di garanzia può infine essere presentata telematicamente anche tramite l’aiuto di un patronato che procederà anch’esso all’invio della richiesta via web attraverso il sito internet dell’I.N.P.S..

Termini per la presentazione della domanda

La domanda di intervento del Fondo di garanzia può essere presentata:

  • a partire dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria;
  • dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide eventuali impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore;
  • dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che decide eventuali impugnazioni o opposizioni contro la proposta di concordato preventivo;
  • dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell’eventuale contestazione, in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare.

I documenti da allegare alla domanda

Ai fini della buona riuscita della pratica, il lavoratore deve allegare alla domanda di intervento del Fondo di garanzia dell’INPS una serie di documenti che possono essere trasmessi in forma cartacea o telematica.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore deve infatti allegare i seguenti documenti:

  • copia di un documento di identità personale, se la domanda non viene firmata in presenza di un funzionario dell’INPS;
  • il modello TFR/CL-BIS – COD. SR52 timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura concorsuale;
  • la copia autentica, anche per estratto, dello stato passivo, cioè l’atto che ha la funzione di individuare e ordinare i creditori titolari del diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo patrimoniale;
  • la copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo in caso di ammissione tardiva al passivo fallimentare;
  • una attestazione della cancelleria del Tribunale in cui venga dichiarato che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione (tale attestazione può essere sostituita con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
  • copia della domanda di ammissione al passivo con i relativi conteggi;
  • copia delle buste paga relative al periodo per il quale è richiesto l’intervento del Fondo di garanzia;

Se invece l’impresa è stata oggetto della procedura di concordato preventivo, il lavoratore deve allegare anche:

  • la copia del modello CUD relativo ai redditi dell’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
  • la copia autentica del decreto di omologazione del concordato preventivo;
  • una attestazione della cancelleria del Tribunale in cui viene dichiarato che il concordato preventivo omologato non è oggetto di appello o reclamo dinanzi alla Corte d’Appello

Tempi di intervento del Fondo di garanzia

L’INPS deve provvedere a liquidare il TFR a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, purché completa di tutta la documentazione richiesta dall’ente previdenziale.

Se l’ente previdenziale respinge la domanda o liquida una somma inferiore rispetto a quella richiesta, il lavoratore può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’I.N.P.S. entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento.

Il lavoratore può altresì presentare ricorso nel caso in cui l’I.N.P.S. non abbia adottato alcun tipo di provvedimento sempre entro il termine di 90 giorni che decorrono a partire dal 61° giorno successivo a quello della presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia.

Conclusa la procedura amministrativa davanti al Comitato Provinciale dell’I.N.P.S., il lavoratore che non si è visto riconoscere quanto richiesto può comunque proporre l’azione giudiziaria davanti al giudice del lavoro.

L’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 1 anno che inizia a decorrere dalla chiusura del procedimento amministrativo radicato presso il Comitato provinciale dell’I.N.P.S. 

Prescrizione

La richiesta di intervento del Fondo di garanzia per il recupero del T.F.R. deve essere presentata dal lavoratore entro cinque anni dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stato sottoposto il datore di lavoro 

Per quanto riguarda il recupero delle ultime tre mensilità della retribuzione, il termine di prescrizione è invece di un anno.

Il lavoratore deve pertanto prestare attenzione ai provvedimenti che chiudono le procedure concorsuali per non rischiare di veder compromesso il proprio diritto al recupero del credito.

A seconda del tipo di procedura concorsuale, non bisogna farsi sfuggire:

  • la data del decreto di chiusura del fallimento;
  • la data del decreto di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;
  • la data approvazione del bilancio finale di liquidazione per la procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Nel caso del concordato preventivo è invece necessario fare attenzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro quale termine a partire dal quale scattano i termini di prescrizione.

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