Il termine “mobbing” indica quella forma di terrore psicologico che viene esercitato sul posto di lavoro a danno di un collega o di un soggetto più debole con l’intento di emarginarlo e denigrarlo. Affinché il mobbing possa avere rilevanza giuridica è necessario che venga posto in essere con comportamenti violenti e vessatori che si protraggono in maniera costante nel tempo. 

Dal punto di vista legale ci sono diverse forme di tutela che sono riconosciute dal nostro ordinamento:

  • in primis la nostra Carta Costituzionale all’art 32 prevede che ” la  Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell’individuo” riconoscendo il diritto alla salute come diritto fondamentale dell’uomo; all’art 35 invece prevede che ” la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” ed infine all’art 41 prevede che ” l’iniziativa economica privata sia libera e che non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
  • in secundis il nostro Codice Civile prevede due fondamentali norme in grado di tutelare le vittime di mobbing: art. 2043 c.c secondo cui ” qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e art 2087 c.c. secondo cui ” l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
  • È chiaro poi che il comportamento mobbizzante può assumere una rilevanza anche penale rientrando nella previsione dell’art 590 c.p che integra il reato di lesioni personali colpose.

Che cosa fare dunque nel caso in cui si è vittime di mobbing?

La prima cosa è rivolgersi ad un legale che insieme a voi studierà la strategia migliore da adottare, dal punto di vista pratico il primo passo è la citazione in giudizio del mobber al fine di vedere accertata la sua responsabilità nei vostri confronti configurabile in un danno non solo biologico ma anche non patrimoniale!

È bene inoltre ricordare che, secondo quanto dichiarato in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, si può parlare di mobbing datoriale non solo nel caso in cui il comportamento mobbizzante venga posto in essere direttamente dal datore di lavoro ma anche nel caso in cui questo sia posto in essere dai colleghi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 74/2017 secondo cui è possibile parlare di mobbing datoriale nel caso in cui il datore di lavoro rimanga colpevolmente inerte non rimuovendo i fatti lesivi o le condizioni ambientali che li rendono possibili ma, anzi, contribuendo a determinarli.

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